Nel mese di entrata in vigore del nuovo obbligo di tracciabilità delle retribuzioni e compensi corrisposti ai lavoratori, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti in materia rispondendo ad un quesito posto da Confindustria. Per le somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es. rimborso spese viaggio, vitto, alloggio) non vige alcun obbligo di versamento con le modalità indicate dal comma 910 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 – Legge di Bilancio 2018. Il divieto di pagamento in contanti, operativo dal 1° luglio 2018, riguarda, infatti, esclusivamente gli elementi della retribuzione. INL nota n. 6201 del 16/07/2018.