14/05/2018

Divieto pagamento stipendi in contanti

La legge di bilancio n. 205/2017, al comma 911 dell’art.1, prevede che dal 1°luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro. Le uniche modalità di pagamento previse sono: bonifico bancario o postale, strumenti di pagamento elettronico, assegno, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. Al datore di lavoro che violi l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti al lavoratore si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000€ a 5.000€. Sono esclusi dal divieto di pagamento in contanti, i rapporti di lavoro domestico. In tutti i casi, permane il divieto di trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000,00 euro. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 3.000,00 a 50.000,00 euro.