Il Ministero del lavoro, il 21 marzo 2017, ha reso noto che i buoni richiesti alla data di entrata in vigore del DL 25/2017 dovranno essere utilizzati, nel periodo transitorio, nel rispetto delle norme previgenti.
La precisazione ministeriale si è resa necessaria dopo che il citato Decreto legge ha disposto dal 17 marzo u.s. l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 51 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio.
Il provvedimento però al comma 2 ha previsto che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.
Poiché da più parti è stato evidenziato che il decreto legge non ha regolamentato il periodo transitorio, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 dicembre 2017, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione.