È illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto se l’azienda ha detto no allo smaltimento ferie arretrate e sì all’aspettativa non retribuita per poi intimare il licenziamento prima che il periodo comporto fosse concluso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 21 settembre 2023, n. 26997.