La giurisprudenza di legittimità rileva che la visita medica di idoneità ha il fine di tutelare l’incolumità e la salute del lavoratore, pertanto deve precedere l’assegnazione alle mansioni svolte. In assenza di convocazione a visita medica, dunque, il lavoratore può legittimamente astenersi dallo svolgimento di tali mansioni, secondo l’articolo 1460 del Codice civile, ma non è autorizzato a non presentarsi sul posto di lavoro. Nell’attesa della visita, il datore ben potrebbe disporre un’eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore in azienda.