L’obbligo datoriale di assicurare un ambiente di lavoro idoneo a svolgere in sicurezza la prestazione non è inadempiuto se tra colleghi sussiste una accesa conflittualità. Forti divergenze sul luogo di lavoro possono costituire un tratto distintivo nello svolgimento del rapporto di lavoro, ma non per questo sono indice di condizioni ambientali nocive. Per la Cassazione non è sufficiente che l’ambiente di lavoro possa indurre un disagio, né che questa condizione sia possibile fonte di forte tensione, per generare una responsabilità dell’impresa, in base all’articolo 2087 del Codice civile, per omessa tutela dell’integrità psicofisica e della personalità dei lavoratori.